I.M.U. ANNO 2013: DICHIARAZIONI PRESENTATE OLTRE I TERMINI DI LEGGE

Area: Tributi
Pubblicato il: 17/07/2014

IL TERMINE PER PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU 2013 E' SCADUTO.


Il contribuente che non ha provveduto a presentare la dichiarazione IMU, relativa all'anno 2013, entro il 30 giugno 2014 può sanare l'omissione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 RAVVEDIMENTO OPEROSO, presentando la suddetta dichiarazione entro il 30 settembre 2014.
In tal caso si applica la riduzione della sanzione a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione (10 per cento anziché 100 per cento)

Sulla base di quanto appena esposto si possono ipotizzare le seguenti situazioni:


- Omesso versamento e omessa dichiarazione relativi all'IMU 2013. Questo è il caso in cui il contribuente entro il 30 giugno 2014 non si è ravveduto ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, né ha presentato la dichiarazione.
In tale ipotesi il contribuente potrà, nei successivi 90 giorni e cioè fino al 30 settembre 2014, avvalendosi della facoltà di cui alla successiva lett. c) del comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, pagando ad esempio:

  1. l'imposta pari a euro 1000;
  2. la sanzione ridotta pari al 10% del tributo dovuto (euro 1000 x 10% = euro 100);
  3. i relativi interessi del 2,5% annuo fino al 31/12/2013 e dell'1% annuo dall'01/01/2014 da calcolare sull'imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo.

- Omessa dichiarazione relativa all'IMU 2013. E' l'ipotesi in cui il contribuente, pur avendo versato nei termini l'imposta relativa all'anno 2013, non ha presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2014.
In tale caso il contribuente potrà, nei successivi 90 giorni e cioè fino al 30 settembre 2014, avvalersi della facoltà di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, pagando:

la sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione prevista dall'art. 14 del D. Lgs. n. 504 del 1992 (euro 51 x 10% = euro 5)

 

MODALITA' DI VERSAMENTO

I Codici Tributo per il versamento dell'IMU tramite modello F24, approvati con
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012, sono i seguenti:

- 3912 - IMU - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
- 3914 - IMU - terreni agricoli - COMUNE
- 3916 - IMU - aree fabbricabili - COMUNE
- 3918 - IMU - altri fabbricati - COMUNE
- 3925 - IMU - Fabbricati di categoria D - STATO
- 3930 - IMU - Fabbricati di categoria D - COMUNE

 

I modelli F24 sono a disposizione presso tutti gli uffici postali e gli sportelli bancari.