REGISTRO UNICO DELLE FATTURE

Area: Finanziario
Pubblicato il: 29/08/2014

Si informa che, in applicazione a quanto previsto dall'art. 42 del D.L. n. 66/2014, questo Ente adotta il Registro Unico delle Fatture, nel quale sono registrate, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste di pagamento equipollenti.
Si invitano i fornitori ad adeguare il proprio sistema di fatturazione alle nuove normative che regolano i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e stabiliscono le caratteristiche ed informazioni che devono presentare le fatture.
L'adeguamento delle fatture alle condizioni previste dal Registro Unico delle Fatture è condizione
fondamentale per garantire il rispetto della scadenza dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.
Fermo restando le indicazioni previste dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, le fatture devono quindi
riportare le seguenti informazioni aggiuntive:

- il Servizio che ha provveduto ad ordinare la spesa (es. Lavori Pubblici, Ragioneria, Economato, ecc.),
- numero e data della determinazione di affidamento,
- numero dell'impegno di spesa (se indicato dal Responsabile del Servizio),
- protocollo della pratica (se presente),
- data di scadenza del pagamento,
- IBAN del conto corrente dedicato,
- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne nei casi di esclusione previsti dalla legge,
- Codice Unico di Progetto (CUP) in caso di fatture relative ad opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinari, interventi finanziari da contributi comunitari e ove previsti ai sensi dell'art. 11 della L. 16/01/2003 n. 3.

Occorre altresì specificare la natura e la qualità dei servizi che sono oggetto della fatturazione.