GUIDA AI SERVIZI
REVISIONE CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Per l'anno 2003, invece, con decreto del 29 novembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 283 del 9.12.2002, la periodicità delle revisioni dei motocicli e dei ciclomotori è stata allineata a quella prevista per le autovetture.
In particolare, fermo restando quanto già previsto dall'art 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Codice della strada) e dall'art.1, del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n.408, a partire dall'anno 2003, saranno sottoposti a revisione periodica le seguenti ulteriori categorie di veicoli:
- ciclomotori di cui all'art.52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art.53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
Si evidenzia, infine, che gli accertamenti sulle emissioni inquinanti e il controllo della velocità massima dei ciclomotori, previsti dal 1 luglio 2003, saranno effettuati sulla base delle disposizioni di prossima emanazione.
A CHI RIVOLGERSI:
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Tel: 0331.576676 Fax: 0331.578401 Email: polizia@comune.rescaldina.mi.it
Per far revisionare l'auto ci si può rivolgere agli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure alle Officine Private autorizzate dallo stesso Dipartimento.
COSA OCCORRE:
Una volta compilato un modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione si procederà alla revisione del veicolo che verificherà lo stato e l'efficienza dei seguenti dispositivi:
1 - DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano, di servizio)
2 - STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
3 - VISIBILITA' (vetri, specchietti, lavavetri)
4 - IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori)
5 - ASSI PNEUMATICI SOSPENSIONI
6 - TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)
7 - EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico)
8 - IDENTIFICAZIONE VEICOLO (targa, telaio)
9 - ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove sia presente predisposizione)
NON TUTTI SANNO CHE:
Al termine della revisione, il Dipartimento o l'officina autorizzata, consegnano all'utente un talloncino autoadesivo da apporre sulla Carta di Circolazione. Il tagliando porterà la dizione 'revisione regolare' nel caso in cui il veicolo abbia superato il controllo; in caso contrario porterà la dicitura 'revisione ripetere' e dovrà presentarsi a nuova visita entro un mese (il veicolo può continuare a circolare per un mese solo se l'utente ha provveduto ai motivi del ripetere con la dovuta certificazione di un'autofficina). Se infine il tagliando porterà la dicitura 'revisione ripetere-sospeso dalla circolazione', il veicolo potrà circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova.